Art. 7 · Cooperazione in materia di procedure doganali

Art. 7

Cooperazione in materia di procedure doganali

In vigore dal 30 mar 2004
Le parti contraenti dichiarano il proprio impegno ad agevolare la legittima circolazione delle merci e si scambiano informazioni e consulenze su misure volte a migliorare le tecniche e le procedure doganali, nonché su sistemi informatizzati, al fine di conseguire tale obiettivo ai sensi del presente accordo.
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