Art. 5
Ambito dell'assistenza
In vigore dal 30 mar 2004
1. Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza, nei settori di loro competenza e compatibilmente con le risorse disponibili, secondo le modalità e alle condizioni specificate nel presente accordo, per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per prevenire, individuare e perseguire le operazioni contrarie a detta normativa.
2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente accordo viene prestata da ogni autorità doganale e amministrativa delle parti contraenti competente per l'applicazione del presente accordo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non si applica alle informazioni ottenute in virtù delle facoltà esercitate su richiesta dell'autorità giudiziaria.
3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non è coperta dal presente accordo.
Storico versioni
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