Art. 4

Art. 4

In vigore dal 30 mar 2004
Il presidente del Consiglio procede, in nome della Comunità, alla notifica di cui all' dell'accordo. Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 2004. Per il Consiglio Il presidente M. McDOWELL ACCORDO di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e la Repubblica d'India La Comunità europea e la Repubblica d'India (in seguito denominati «parti contraenti»), VISTA l'importanza dei legami commerciali tra la Comunità europea e la Repubblica d'India e desiderose di contribuire, a vantaggio di entrambe, allo sviluppo armonioso di detti legami; CONVINTE che, per conseguire tale obiettivo, è opportuno impegnarsi a sviluppare la cooperazione doganale; TENENDO conto dello sviluppo della cooperazione doganale tra le parti contraenti per quanto riguarda le procedure doganali; CONSIDERANDO che le operazioni che violano la legislazione doganale ledono gli interessi economici, fiscali e commerciali di entrambe le parti contraenti e riconoscendo l'importanza di valutare in modo accurato i dazi doganali e gli altri oneri; PERSUASE che la cooperazione tra le loro autorità amministrative competenti renderà più efficaci gli interventi avverso tali operazioni; VISTI gli obblighi imposti dalle convenzioni internazionali a cui le parti contraenti hanno già aderito o che hanno già applicato, nonché le raccomandazioni del Consiglio di cooperazione doganale (Organizzazione mondiale del commercio) del 5 dicembre 1953 sull'assistenza amministrativa reciproca e le attività nel settore doganale intraprese dall'Organizzazione mondiale del commercio; CONSIDERANDO che il 20 dicembre 1993 è stato firmato un accordo di cooperazione in materia di partenariato e sviluppo tra la Comunità europea e la Repubblica d'India, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
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