Art. 4
In vigore dal 30 mar 2004
Il presidente del Consiglio procede, in nome della Comunità, alla notifica di cui all' dell'accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
M. McDOWELL
ACCORDO
di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e la Repubblica d'India
La Comunità europea e la Repubblica d'India (in seguito denominati «parti contraenti»),
VISTA l'importanza dei legami commerciali tra la Comunità europea e la Repubblica d'India e desiderose di contribuire, a vantaggio di entrambe, allo sviluppo armonioso di detti legami;
CONVINTE che, per conseguire tale obiettivo, è opportuno impegnarsi a sviluppare la cooperazione doganale;
TENENDO conto dello sviluppo della cooperazione doganale tra le parti contraenti per quanto riguarda le procedure doganali;
CONSIDERANDO che le operazioni che violano la legislazione doganale ledono gli interessi economici, fiscali e commerciali di entrambe le parti contraenti e riconoscendo l'importanza di valutare in modo accurato i dazi doganali e gli altri oneri;
PERSUASE che la cooperazione tra le loro autorità amministrative competenti renderà più efficaci gli interventi avverso tali operazioni;
VISTI gli obblighi imposti dalle convenzioni internazionali a cui le parti contraenti hanno già aderito o che hanno già applicato, nonché le raccomandazioni del Consiglio di cooperazione doganale (Organizzazione mondiale del commercio) del 5 dicembre 1953 sull'assistenza amministrativa reciproca e le attività nel settore doganale intraprese dall'Organizzazione mondiale del commercio;
CONSIDERANDO che il 20 dicembre 1993 è stato firmato un accordo di cooperazione in materia di partenariato e sviluppo tra la Comunità europea e la Repubblica d'India,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Storico versioni
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Le tue annotazioni
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