Art. 20
Attuazione
In vigore dal 30 mar 2004
1. L'applicazione del presente accordo è affidata, da un lato, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea e, dall'altro, al Servizio centrale Dogane e accise, del «Department of Revenue, Ministry of Finance». Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, in particolare in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organi competenti le modifiche che a loro parere andrebbero apportate al presente accordo.
2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle disposizioni di attuazione dettagliate adottate ai sensi del presente accordo.
Storico versioni
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