Art. 19
Spese di assistenza
In vigore dal 30 mar 2004
1. Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente accordo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni, nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendano da pubblici servizi.
2. Qualora risultasse evidente che l'espletamento di una domanda comporta spese di natura straordinaria, le autorità doganali si consultano per decidere a quali condizioni dare seguito alla domanda.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Storico versioni
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