Art. 17 · Scambio di informazioni e riservatezza

Art. 17

Scambio di informazioni e riservatezza

In vigore dal 30 mar 2004
1.   Tutte le informazioni comunicate, sotto qualsiasi forma, ai sensi del presente accordo, sono di carattere riservato o soggette a determinate restrizioni, a seconda delle norme applicabili da ciascuna parte contraente. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie. 2.   I dati di carattere personale possono essere trasmessi solo se la parte contraente cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura per lo meno equivalente a quella applicabile al caso specifico nella parte contraente che li fornisce. La parte contraente che potrebbe fornire informazioni non stipula condizioni più onerose di quelle ad essa applicabili nella sua giurisdizione. Le parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in essi applicabili, comprese eventualmente quelle relative al diritto vigente negli Stati membri della Comunità. 3.   L'utilizzazione nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni o di documenti ottenuti in virtù del presente accordo è considerata conforme ai fini del presente accordo. Pertanto, le parti contraenti, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati ai sensi del presente accordo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale uso. 4.   Le informazioni ottenute sono utilizzate solo ai fini del presente accordo. Una parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere il consenso scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità. 5.   Le disposizioni pratiche per l'attuazione del presente articolo vengono stabilite dal comitato misto di cooperazione doganale istituito a norma dell'.
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