Art. 16
Deroghe all'obbligo di prestare assistenza
In vigore dal 30 mar 2004
1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze, qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente accordo:
a)
possa pregiudicare gli interessi vitali dell'India o di uno Stato membro della Comunità europea al quale è chiesta assistenza ai sensi del presente accordo;
b)
possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri principi fondamentali, in particolare nei casi di cui all', paragrafo 2; o
c)
violi un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può stabilire.
3. Qualora l'autorità richiedente domandi un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.
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