Art. 3
Il testo dell'articolo 1 della decisione 2004/203/CE è sostituito dal seguente:
In vigore dal 30 mar 2004
«
1. La presente decisione stabilisce il modello di certificato per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie domestiche cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi, secondo quanto disposto all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 998/2003.
Il summenzionato certificato è richiesto per l'introduzione in uno Stato membro diverso dall'Irlanda, dalla Svezia e dal Regno Unito degli animali suddetti in provenienza da tutti i paesi terzi e per l'introduzione in Irlanda, Svezia e Regno Unito degli stessi animali in provenienza dai paesi terzi figuranti nell'allegato II, parte B, sezione 2, e parte C del regolamento (CE) n. 998/2003.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti accompagnati da un passaporto conforme al modello previsto dalla decisione 2003/803/CE e provenienti dai paesi terzi elencati nell'allegato II, parte B, sezione 2 del regolamento (CE) n. 998/2003 che hanno notificato alla Commissione e agli Stati membri la loro intenzione di utilizzare il passaporto anziché il certificato.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2004:301:oj#art-3