Art. 2
In vigore dal 30 mar 2004
Sono considerate valide le titolazioni degli anticorpi effettuate sulla base delle disposizioni nazionali prima dell'entrata in vigore della decisione 2001/296/CE che istituisce un elenco dei laboratori autorizzati a realizzare tale test.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:301:oj#art-2