Art. 9 · Pubblicità delle votazioni, delle dichiarazioni di voto e dei verbali

Art. 9

Pubblicità delle votazioni, delle dichiarazioni di voto e dei verbali

In vigore dal 22 mar 2004
1.   In aggiunta ai casi in cui le deliberazioni del Consiglio sono aperte al pubblico in virtù dell', paragrafo 1, quando il Consiglio delibera in qualità di legislatore, a norma dell', i risultati delle votazioni e le dichiarazioni di voto dei membri del Consiglio nonché le dichiarazioni a verbale del Consiglio e i punti di tale verbale relativi all'adozione di atti legislativi sono resi pubblici. La stessa regola si applica: a) ai risultati delle votazioni e alle dichiarazioni di voto nonché alle dichiarazioni a verbale del Consiglio e ai punti del verbale che riguardano l'adozione di una posizione comune in base agli articoli 251 o 252 del trattato CE; b) ai risultati delle votazioni e alle dichiarazioni di voto dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti al comitato di conciliazione istituito dall'articolo 251 del trattato CE, nonché alle dichiarazioni a verbale del Consiglio e ai punti del verbale che riguardano la riunione del comitato di conciliazione; c) ai risultati delle votazioni e alle dichiarazioni di voto, nonché alle dichiarazioni a verbale del Consiglio e ai punti del verbale che riguardano lo stabilimento da parte del Consiglio di una convenzione sulla base del titolo VI del trattato sull'Unione europea. 2.   Inoltre i risultati delle votazioni sono resi pubblici: a) quando il Consiglio agisce nell'ambito del titolo V del trattato sull'Unione europea, con decisione unanime del Consiglio o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri; b) quando il Consiglio adotta una posizione comune a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea con decisione unanime del Consiglio o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri; c) negli altri casi, con decisione del Consiglio o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri. Quando i risultati delle votazioni in sede di Consiglio sono resi pubblici, in base alle lettere a), b) e c), le dichiarazioni di voto fatte al momento della votazione sono anch'esse rese pubbliche, su richiesta dei membri del Consiglio interessati, nel rispetto del presente regolamento interno, della certezza del diritto e degli interessi del Consiglio. Le dichiarazioni iscritte nel verbale del Consiglio e i punti del verbale relativi all'adozione degli atti di cui alle lettere a), b) e c) sono resi pubblici con decisione del Consiglio o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri. 3.   Le deliberazioni che conducono a votazioni indicative o all'adozione di atti preparatori non danno luogo alla pubblicità delle votazioni.
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