Art. 5
Domande deferite dagli Stati membri
In vigore dal 22 mar 2004
Una domanda che sia deferita al Consiglio da uno Stato membro è trattata in conformità degli del regolamento (CE) n. 1049/2001 e delle pertinenti disposizioni del presente allegato. In caso di rifiuto di accesso totale o parziale, si informa il richiedente che qualsiasi domanda di conferma deve essere indirizzata direttamente al Consiglio.
Storico versioni
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Proeli:dec:2004:338:oj#art-5-27