Art. 3 · Domande di consultazione da parte di altre istituzioni o degli Stati membri

Art. 3

Domande di consultazione da parte di altre istituzioni o degli Stati membri

In vigore dal 22 mar 2004
Le domande di consultazione del Consiglio da parte di un'altra istituzione o di uno Stato membro circa una domanda relativa a un documento del Consiglio sono indirizzate per posta elettronica all'indirizzo access@consilium.eu.int o per fax al numero (32-2) 285 63 61. Il segretariato generale esprime prontamente il proprio parere a nome del Consiglio, tenendo conto di qualsiasi limite di tempo necessario per una decisione da parte dell'istituzione o dello Stato membro interessato, e al più tardi entro cinque giorni lavorativi.
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