Art. 22

Art. 22

In vigore dal 22 mar 2004
«Il servizio giuridico del Consiglio è altresì incaricato di assistere lo Stato membro all'origine di una iniziativa ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE o dell'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea segnatamente al fine di verificare la qualità redazionale di dette iniziative, qualora una siffatta assistenza sia richiesta dallo Stato membro in questione.» Cfr. la dichiarazione di cui alla lettera k) seguente: k)
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:338:oj#art-22-36