Art. 20
La presidenza e il corretto svolgimento dei lavori
In vigore dal 22 mar 2004
1. La presidenza assicura l'applicazione del presente regolamento interno e vigila sul corretto svolgimento dei dibattiti. La presidenza provvede segnatamente a rispettare e a far rispettare le disposizioni dell'allegato IV concernenti i metodi di lavoro per un Consiglio allargato.
Al fine di assicurare il buon svolgimento dei dibattiti essa può inoltre, salvo decisione contraria del Consiglio, adottare ogni misura necessaria al fine di sfruttare al meglio il tempo a disposizione nelle riunioni e in particolare:
a)
limitare, per la trattazione di un punto particolare, il numero delle persone per delegazione presenti nella sala della riunione durante la sessione e decidere di autorizzare o meno l'apertura di una sala di ascolto;
b)
predisporre l'ordine nel quale saranno trattati i punti e stabilire la durata dei dibattiti ad essi dedicati;
c)
organizzare il tempo dedicato a un punto particolare, segnatamente limitando la durata degli interventi dei partecipanti e determinando l'ordine in cui possono prendere la parola;
d)
chiedere alle delegazioni di presentare per iscritto, entro una determinata data, le loro proposte di modifica di un testo in discussione, se del caso con una breve spiegazione;
e)
chiedere alle delegazioni che hanno posizioni identiche o simili su un determinato punto, testo o parte di testo, di invitare una di esse a esprimere la posizione da esse condivisa, in riunione o per iscritto prima della riunione.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19 paragrafi da 4 a 6, e le sue competenze e la sua responsabilità politica generale, la presidenza è assistita dal rappresentante dello Stato membro che assicurerà la presidenza successiva. Quest'ultimo, su richiesta o su disposizione della presidenza, la sostituisce ove necessario, la solleva, se del caso, da taluni compiti e garantisce la continuità dei lavori del Consiglio.
(14)
(15)
Relazioni dei comitati e dei gruppi di lavoro
Nonostante le altre disposizioni del presente regolamento interno, la presidenza organizza le riunioni dei vari comitati e gruppi di lavoro in modo che le loro relazioni siano disponibili prima della riunione del Coreper che le esamina.
A meno che condizioni di urgenza non richiedano diversamente, la presidenza rinvia a una riunione successiva del Coreper i punti relativi a lavori legislativi ai sensi dell' per i quali il comitato o il gruppo di lavoro non hanno concluso i lavori almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione del Coreper.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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