Art. 2 · Formazioni del Consiglio, ruolo del Consiglio Affari generali e relazioni esterne e programmazione

Art. 2

Formazioni del Consiglio, ruolo del Consiglio Affari generali e relazioni esterne e programmazione

In vigore dal 22 mar 2004
1.   Il Consiglio può riunirsi in formazioni diverse, in funzione delle materie trattate. Il Consiglio, riunito nella formazione Affari generali e relazioni esterne (in appresso Consiglio Affari generali e relazioni esterne) convocato in una sessione di cui al paragrafo 2, lettera a), decide in merito all'elenco di tali formazioni, riportato nell'allegato I. 2.   Il Consiglio Affari generali e relazioni esterne è competente per i due principali settori di attività seguenti, per i quali tiene sessioni distinte con ordini del giorno separati e se possibile in date diverse, riguardanti rispettivamente: a) preparazione e seguito da dare alle riunioni del Consiglio europeo, compreso il necessario coordinamento di tutti i lavori preparatori, il coordinamento generale delle politiche, delle questioni istituzionali e amministrative, dei fascicoli orizzontali con implicazioni per diverse politiche dell'Unione, così come di qualsiasi fascicolo affidatole per esame dal Consiglio europeo, tenuto conto delle norme di funzionamento dell'Unione economica e monetaria; b) l'insieme dell'azione esterna dell'Unione, segnatamente la politica estera e di sicurezza comune, la politica europea di sicurezza e difesa, il commercio estero, la cooperazione allo sviluppo e gli aiuti umanitari. 3.   Al fine di preparare le riunioni del Consiglio europeo, il Consiglio Affari generali e relazioni esterne convocato in una sessione di cui al paragrafo 2, lettera a): a) redige un progetto di ordine del giorno commentato in base a una proposta della presidenza almeno quattro settimane prima della riunione del Consiglio europeo; b) tiene una sessione preparatoria finale alla vigilia della riunione del Consiglio europeo e approva l'ordine del giorno. I contributi ai lavori del Consiglio europeo da parte di altre formazioni del Consiglio sono trasmessi al Consiglio Affari generali e relazioni esterne, convocato in una riunione di cui al paragrafo 2, lettera a), almeno due settimane prima della riunione del Consiglio europeo. Fatti salvi motivi urgenti e imprevedibili connessi, per esempio, con avvenimenti internazionali in corso, nessun'altra formazione del Consiglio o comitato preparatorio del Consiglio può riunirsi tra la sessione preparatoria finale di cui alla lettera b) e la riunione del Consiglio europeo. Le misure necessarie all'organizzazione pratica dei lavori del Consiglio europeo sono prese dalla presidenza d'intesa con il segretariato generale, conformemente alle norme stabilite dal Consiglio europeo stesso. 4.   Il Consiglio Affari generali e relazioni esterne, convocato in una sessione di cui al paragrafo 2, lettera a), raccomanda al Consiglio europeo, per adozione, un programma strategico pluriennale per i tre anni a venire, che si basa su una proposta congiunta redatta dalle presidenze interessate, in consultazione con la Commissione. 5.   Alla luce di tale programma strategico pluriennale, e previe appropriate consultazioni, le due presidenze che dovranno assumere le funzioni nell'anno seguente presentano congiuntamente un progetto di programma operativo annuale delle attività del Consiglio per l'anno in questione. Tale progetto di programma è presentato ogni anno in dicembre al Consiglio Affari generali e relazioni esterne. Tale progetto di programma riguarda anche, tra l'altro, i punti pertinenti scaturiti dal dialogo sulle priorità politiche per l'anno in questione, svolto su iniziativa della Commissione. Le due presidenze interessate mettono a punto tale programma in base ai lavori del Consiglio Affari generali e relazioni esterne convocato in una sessione di cui al paragrafo 2, lettera a). 6.   La futura presidenza fissa ordini del giorno indicativi provvisori delle sessioni del Consiglio previste per il prossimo semestre, in cui sono menzionati i lavori legislativi e le decisioni operative previsti. Tali ordini del giorno indicativi provvisori sono fissati al più tardi una settimana prima della data di assunzione delle funzioni della presidenza, sulla base del programma operativo annuale e previa consultazione della Commissione. Se necessario, possono essere previste ulteriori sessioni oltre a quelle precedentemente programmate. Analoghi ordini del giorno indicativi provvisori per le sessioni del Consiglio previste per il semestre successivo a quello di cui al primo comma sono fissati dalla presidenza interessata, previa consultazione della Commissione e della successiva presidenza, al più tardi una settimana prima della data di assunzione delle sue funzioni. Nel corso di un semestre una sessione prevista per tale periodo che non dovesse più apparire giustificabile non è convocata dalla presidenza.  (4) Ordine del giorno 1.   Tenuto conto del programma annuale del Consiglio, il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ogni sessione, che viene inviato agli altri membri del Consiglio e alla Commissione, almeno quattordici giorni prima dell'inizio della sessione. 2.   L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali la richiesta di iscrizione presentata da un membro del Consiglio o dalla Commissione e, eventualmente, la relativa documentazione, siano pervenute al segretariato generale almeno sedici giorni prima dell'inizio della sessione stessa. L'ordine del giorno provvisorio indica del pari, mediante un asterisco, i punti sui quali la presidenza, un membro del Consiglio o la Commissione possono chiedere un voto. Tale indicazione è effettuata una volta adempiuti tutti gli obblighi procedurali previsti dai trattati. 3.   I punti relativi all'adozione di un atto o di una posizione comune riguardante una proposta legislativa o una proposta relativa ad un provvedimento da adottare a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea sono iscritti all'ordine del giorno provvisorio ai fini di una decisione soltanto se è trascorso il periodo di sei settimane previsto al punto 3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea. Il Consiglio può derogare all'unanimità al termine di sei settimane se l'iscrizione di un punto rientra nelle eccezioni dettate da motivi di urgenza di cui al punto 3 di detto protocollo. 4.   Possono essere iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto i punti per i quali la documentazione sia inviata ai membri del Consiglio e alla Commissione non oltre la data di spedizione di detto ordine del giorno. 5.   Il segretariato generale comunica ai membri del Consiglio e alla Commissione le domande di iscrizione e la relativa documentazione, per le quali non siano stati osservati i termini suddetti. A meno che condizioni di urgenza non richiedano diversamente e fatto salvo il paragrafo 2, la presidenza stralcia dall'ordine del giorno provvisorio i punti relativi a lavori legislativi ai sensi dell' l'esame dei quali non sia stato completato dal Coreper entro la fine della settimana antecedente quella che precede la sessione in questione. 6.   L'ordine del giorno provvisorio è diviso nelle parti A e B. Nella parte A vengono iscritti i punti per i quali un'approvazione da parte del Consiglio è possibile senza dibattito; ciò non esclude che ogni membro del Consiglio e la Commissione possano esprimere un'opinione in occasione dell'approvazione di tali punti e far iscrivere dichiarazioni nel processo verbale. 7.   Il Consiglio adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni sessione. Per l'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è richiesta l'unanimità del Consiglio. I punti così iscritti possono essere messi ai voti purché siano stati adempiuti tutti gli obblighi procedurali previsti dai trattati. 8.   Tuttavia, qualora una presa di posizione su un punto A possa dare adito a un nuovo dibattito o un membro del Consiglio o la Commissione lo chieda, tale punto viene ritirato dall'ordine del giorno, salvo diversa decisione del Consiglio. 9.   Le domande di iscrizione di un punto Varie sono corredate di un documento esplicativo.
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