Art. 18 · Notifica degli atti

Art. 18

Notifica degli atti

In vigore dal 22 mar 2004
1.   Le direttive diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafi 1 e 2, del trattato CE e le decisioni diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE sono notificate ai loro destinatari dal segretario generale, dal segretario generale aggiunto o da un direttore generale che agisca in loro nome. 2.   I seguenti atti, qualora non siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale, sono notificati ai loro destinatari dal segretario generale, dal segretario generale aggiunto o da un direttore generale che agisca in loro nome: a) le raccomandazioni; b) le strategie comuni, le azioni comuni e le posizioni comuni di cui all' del trattato sull'Unione europea; c) le posizioni comuni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea; d) le misure d'applicazione degli atti adottati sulla base degli del trattato sull'Unione europea; 3.   Il segretario generale, il segretario generale aggiunto o un direttore generale che agisca in loro nome, rilascia ai governi degli Stati membri ed alla Commissione copia autentica delle direttive del Consiglio diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafi 1 e 2, del trattato CE nonché delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio. Articolo 19 (11) Coreper, comitati e gruppi di lavoro 1.   Il Coreper ha l'incarico di preparare i lavori del Consiglio e di eseguire i mandati che quest'ultimo gli affida. Esso vigila, in ogni caso (12), sulla coerenza delle politiche e delle azioni dell'Unione e sul rispetto dei principi e delle norme seguenti: a) principi di legalità, sussidiarietà, proporzionalità e motivazione degli atti; b) norme che fissano i poteri delle istituzioni e degli organi dell'Unione; c) disposizioni di bilancio; d) norme procedurali, di trasparenza e di qualità redazionale. 2.   Tutti i punti iscritti all'ordine del giorno di una sessione del Consiglio sono oggetto di un esame preliminare del Coreper, salvo decisione contraria di quest'ultimo. Il Coreper cerca di trovare un accordo al proprio livello, che sarà sottoposto all'adozione del Consiglio. Esso provvede a un'adeguata presentazione dei fascicoli al Consiglio cui eventualmente sottopone orientamenti, opzioni o proposte di soluzione. In caso di urgenza, il Consiglio può decidere all'unanimità di deliberare senza che abbia avuto luogo l'esame preliminare. 3.   Su iniziativa o con l'avallo del Coreper possono essere istituiti comitati o gruppi di lavoro per assolvere certi compiti di preparazione o di studio preventivamente definiti. Il segretariato generale aggiorna e rende pubblico l'elenco degli organi preparatori. Soltanto i comitati e i gruppi di lavoro che figurano in tale elenco possono riunirsi in qualità di organi preparatori del Consiglio. 4.   Il Coreper è presieduto, a seconda dei temi all'ordine del giorno, dal rappresentante permanente o dal rappresentante permanente aggiunto dello Stato membro che assicura la presidenza del Consiglio. Salvo decisione contraria del Consiglio, sono presieduti da un delegato di tale Stato membro anche i diversi comitati previsti dai trattati. Lo stesso dicasi dei comitati e dei gruppi di lavoro previsti al paragrafo 3 salvo decisione contraria del Coreper. 5.   La preparazione delle sessioni delle formazioni del Consiglio che si riuniscono una volta al semestre e quando tali sessioni si svolgono durante la prima metà del semestre, le riunioni dei comitati diversi dal Coreper, nonché le riunioni dei gruppi di lavoro che si svolgono nel semestre precedente, sono presiedute da un delegato dello Stato membro incaricato di assicurare la presidenza di dette sessioni del Consiglio. 6.   Se un fascicolo sarà trattato essenzialmente durante un semestre, un delegato dello Stato membro che eserciterà la presidenza durante tale semestre può, durante il semestre precedente, presiedere riunioni di comitati, diversi dal Coreper, e gruppi di lavoro allorché discutono tale fascicolo. L'attuazione pratica di questo comma è oggetto di un accordo tra le due presidenze interessate. Nel caso specifico dell'esame del bilancio comunitario per un determinato esercizio finanziario, le riunioni degli organi preparatori del Consiglio diversi dal Coreper dedicate alla preparazione di punti dell'ordine del giorno del Consiglio relativi all'esame del bilancio sono presiedute da un delegato dello Stato membro che eserciterà la presidenza del Consiglio durante il secondo semestre dell'anno che precede l'esercizio finanziario in questione. Lo stesso si applica, con l'accordo dell'altra presidenza, alla presidenza delle sessioni del Consiglio nel momento in cui sono discussi detti punti riguardanti il bilancio. Le presidenze interessate si consulteranno sulle modalità pratiche. 7.   In conformità delle pertinenti disposizioni di cui sopra il Coreper può adottare le seguenti decisioni di procedura, purché i relativi punti siano stati iscritti all'ordine del giorno provvisorio almeno tre giorni lavorativi prima della riunione. Per poter derogare a tale termine occorre l'unanimità del Coreper (13): a) decisione di tenere una sessione del Consiglio in un luogo diverso da Bruxelles o Lussemburgo (, paragrafo 3); b) autorizzazione a produrre in giustizia una copia o un estratto di un documento del Consiglio (, paragrafo 2); c) decisione di tenere un dibattito pubblico del Consiglio (, paragrafo 3); d) decisione di rendere pubblici i risultati delle votazioni nei casi previsti all', paragrafi 2 e 3; e) decisione di ricorrere alla procedura scritta (, paragrafo 1); f) approvazione o modifica del processo verbale del Consiglio (, paragrafi 2 e 3); g) decisione di pubblicare o non pubblicare un testo o un atto nella Gazzetta ufficiale (, paragrafi 2, 3 e 4); h) decisione di consultare un'istituzione o un organo; i) decisione di fissare o di prorogare un termine per la consultazione di un'istituzione o di un organo; j) decisione di prorogare i termini di cui all'articolo 251, paragrafo 7, del trattato CE; k) approvazione del testo di una lettera indirizzata a un'istituzione o a un organo.
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