Art. 17 · Pubblicazione degli atti nella Gazzetta ufficiale

Art. 17

Pubblicazione degli atti nella Gazzetta ufficiale

In vigore dal 22 mar 2004
1.   Sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale, a cura del segretario generale o del segretario generale aggiunto: a) gli atti di cui all'articolo 254, paragrafi 1 e 2, del trattato CE; b) gli atti di cui all'articolo 163, primo comma, del trattato Euratom; c) le posizioni comuni adottate dal Consiglio secondo le procedure di cui agli articoli 251 e 252 del trattato CE, nonché le relative motivazioni; d) le decisioni quadro e le decisioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea; e) le convenzioni stabilite dal Consiglio in base all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea. Dell'entrata in vigore di tali convenzioni è fatta menzione nella Gazzetta ufficiale; f) le convenzioni firmate tra Stati membri sulla base dell'articolo 293 del trattato CE. Dell'entrata in vigore di tali convenzioni è fatta menzione nella Gazzetta ufficiale; g) gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità. Dell'entrata in vigore di tali accordi è fatta menzione nella Gazzetta ufficiale; h) gli accordi internazionali conclusi in base all' del trattato sull'Unione europea, salvo decisione contraria del Consiglio in base agli del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (10). Dell'entrata in vigore di tali accordi è fatta menzione nella Gazzetta ufficiale. 2.   Salvo decisione contraria del Consiglio o del Coreper, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale a cura del segretario generale o del segretario generale aggiunto: a) le iniziative presentate al Consiglio da uno Stato membro a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE; b) le iniziative presentate al Consiglio da uno Stato membro a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea; c) le posizioni comuni, di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea; d) le direttive diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafi 1 e 2, del trattato CE, le decisioni diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE, le raccomandazioni e i pareri. 3.   Il Consiglio o il Coreper decidono, caso per caso e all'unanimità, se si debbano pubblicare nella Gazzetta ufficiale, a cura del segretario generale o del segretario generale aggiunto, le strategie comuni, le azioni comuni e le posizioni comuni di cui all' del trattato sull'Unione europea. 4.   Il Consiglio o il Coreper decidono, caso per caso e tenendo conto dell'eventuale pubblicazione dell'atto di base, se debbano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale, a cura del segretario generale o del segretario generale aggiunto, i seguenti atti: a) le misure di applicazione delle azioni comuni di cui all' del trattato sull'Unione europea; b) le azioni comuni, le posizioni comuni o qualsiasi altra decisione adottata sulla base di una strategia comune, come previsto all', paragrafo 2, primo trattino, del trattato sull'Unione europea; c) le eventuali misure di attuazione delle decisioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea nonché le eventuali misure di applicazione delle convenzioni stabilite dal Consiglio in base all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea. d) altri atti del Consiglio quali decisioni sui generis e risoluzioni. 5.   Qualora un accordo concluso tra le Comunità e uno o più Stati o organizzazioni internazionali istituisca un organo competente a prendere decisioni, il Consiglio decide, al momento della conclusione dell'accordo, se si debbono pubblicare nella Gazzetta ufficiale le decisioni che saranno prese da tale organo.
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