Art. 12
In vigore dal 22 mar 2004
«Il Consiglio conviene di esaminare l'opportunità di introdurre nel regolamento interno la possibilità di ricorrere alla procedura scritta semplificata quando il Consiglio agisce ai sensi delle disposizioni del titolo VI del trattato sull'Unione europea.»
(8) Cfr. la dichiarazione di cui alla lettera e) seguente:
e)
, paragrafo 4
«Il Consiglio rammenta che la rete COREU deve essere utilizzata conformemente alle conclusioni del Consiglio del 12 giugno 1995, relative ai metodi di lavoro del Consiglio.»
(9) Cfr. la dichiarazione di cui alla lettera f) seguente:
f)
Articolo 16 e allegato III
«Il Consiglio conviene che le disposizioni di cui all'articolo 16 e all'allegato III sono applicabili agli atti per l'adozione dei quali taluni membri del Consiglio, in applicazione dei trattati, non possono partecipare alla votazione. Tuttavia le presenti disposizioni non riguardano il caso in cui si applica l' del trattato sull'Unione europea.
Per quanto riguarda il primo caso di applicazione degli articoli 43 e 44 del trattato sull'Unione europea, il Consiglio esaminerà, sulla scorta dell'esperienza acquisita in altri settori, gli eventuali adeguamenti da apportare all'articolo 16 e all'allegato III del presente regolamento interno.»
(10) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(11) Tali disposizioni lasciano impregiudicato il ruolo del comitato economico e finanziario quale risulta dall'articolo 114 del trattato CE e dalle relative decisioni esistenti del Consiglio (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 109, e GU L 5 dell'1.1.1999, pag. 71).
(12) Cfr. la dichiarazione di cui alla lettera g) seguente:
g)
Articolo 19, paragrafo 1
«Il Coreper vigila sulla coerenza e sul rispetto dei principi di cui al paragrafo 1, in particolare per i fascicoli la cui materia è trattata in altre sedi.»
(13) Cfr. la dichiarazione di cui alla lettera h) seguente:
h)
Articolo 19, paragrafo 5
«Se un membro del Consiglio considera che un progetto di decisione di procedura sottoposta per adozione al Coreper conformemente all'articolo 19, paragrafo 5, dà luogo a una questione di merito, il progetto di decisione verrà sottoposto al Consiglio.»
(14) Queste disposizioni lasciano impregiudicato il ruolo del comitato economico e finanziario quale risulta dall'articolo 114 del trattato CE e dalle relative decisioni esistenti del Consiglio (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 109, e GU L 5 dell'1.1.1999, pag. 71).
(15) Cfr. la dichiarazione di cui alla lettera i) seguente:
i)
Storico versioni
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