Art. 11 · Modalità di votazione e quorum

Art. 11

Modalità di votazione e quorum

In vigore dal 22 mar 2004
1.   Il Consiglio procede al voto su iniziativa del presidente. Il presidente è inoltre tenuto ad aprire la procedura di voto su iniziativa di un membro del Consiglio o della Commissione, qualora la maggioranza dei membri che compongono il Consiglio lo decida. 2.   I membri del Consiglio votano nell'ordine degli Stati membri stabilito in base all'articolo 203 del trattato CE cominciando dal membro che, secondo questo ordine, segue il membro che esercita la presidenza. 3.   In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri (6). 4.   Affinché il Consiglio possa procedere a una votazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio che, a norma dei trattati, possono prendere parte alla votazione. All'atto della votazione il presidente, coadiuvato dal segretariato generale, verifica l'esistenza del quorum.  (7) Procedura scritta 1.   Gli atti del Consiglio relativi ad una questione urgente possono essere adottati mediante una votazione espressa per iscritto, qualora il Consiglio o il Coreper decidano all'unanimità di ricorrere a tale procedura. Il presidente può altresì, in circostanze particolari, proporre di ricorrere a tale procedura; in tal caso, la votazione per iscritto può aver luogo se tutti i membri del Consiglio accettano tale procedura. 2.   Il consenso della Commissione per il ricorso alla procedura scritta è richiesto nei casi in cui la votazione per iscritto concerne una materia in cui il Consiglio delibera su iniziativa della Commissione. 3.   Il segretariato generale redige ogni mese un elenco degli atti adottati con procedura scritta. 4.   Su iniziativa della presidenza, per l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune il Consiglio può altresì procedere mediante procedura scritta semplificata (COREU). In tal caso, la proposta è considerata adottata alla scadenza del termine stabilito dalla presidenza in funzione dell'urgenza della questione, salvo obiezioni di un membro del Consiglio (8). 5.   Il segretariato generale constata l'espletamento delle procedure scritte.
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