Art. 10
Registro pubblico dei documenti del Consiglio
In vigore dal 22 mar 2004
1. Il segretariato generale ha la responsabilità di rendere accessibile al pubblico il registro dei documenti del Consiglio.
2. Oltre ai riferimenti ai documenti, si indicano nel registro i documenti elaborati dopo il 1o luglio 2000 che sono già stati resi pubblici. Fatti salvi il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (24) e l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1049/2001, il contenuto di tali documenti è reso disponibile su Internet.
Storico versioni
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