Art. 2
In vigore dal 16 mar 2004
L’Italia comunica alla Commissione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, le misure adottate per conformarvisi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:313(1):oj#art-2