Art. 7
Agevolazioni per l'accesso ai documenti
In vigore dal 4 mar 2004
1. Affinché i cittadini possano esercitare concretamente i diritti di cui godono in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001, l'Agenzia rende accessibile un registro di documenti. L'accesso al registro avrà luogo in forma elettronica.
2. Il registro contiene il titolo del documento (nelle lingue nelle quali è disponibile) e gli altri riferimenti utili per la sua identificazione.
3. Una pagina esplicativa (in tutte le lingue ufficiali) informa il pubblico sul modo in cui il documento può essere ottenuto. Se il documento è pubblicato, è disponibile un collegamento con il testo originale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2004:508:oj#art-7