Art. 5 · Consultazioni

Art. 5

Consultazioni

In vigore dal 4 mar 2004
1.   Quando riceve una domanda d'accesso ad un documento che è in suo possesso ma che proviene da un terzo, l'Agenzia verifica l'applicabilità delle eccezioni di cui all' del regolamento (CE) n. 1049/2001. 2.   Se, al termine di quest'esame, l'Agenzia ritiene che l'accesso al documento richiesto debba essere rifiutato ai sensi di una delle eccezioni di cui all' del regolamento (CE) n. 1049/2001, al richiedente è inviata una risposta negativa senza consultazione dell'autore terzo. 3.   L'Agenzia accoglie la domanda senza consultare l'autore terzo quando: a) il documento richiesto è già stato divulgato sia dal suo autore, sia in forza del regolamento (CE) n. 1049/2001 o di disposizioni simili; b) la divulgazione, eventualmente parziale, del suo contenuto non arreca chiaramente pregiudizio agli interessi di cui all' del regolamento (CE) n. 1049/2001. 4.   In tutti gli altri casi, l'autore terzo è consultato. In particolare, qualora la domanda d'accesso riguardi un documento proveniente da uno Stato membro, l'Agenzia consulta l'autorità d'origine quando: a) il documento è stato trasmesso all'Agenzia prima della data di applicabilità effettiva del regolamento (CE) n. 1049/2001; b) lo Stato membro ha chiesto all'Agenzia di non comunicare il documento senza il suo previo accordo, conformemente alle disposizioni dell', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001. 5.   L'autore terzo consultato dispone di un termine di risposta che non può essere inferiore a cinque giorni lavorativi ma che deve permettere all'Agenzia di rispettare i suoi termini di risposta. In mancanza di risposta entro il termine fissato, o quando il terzo è irreperibile o non identificabile, l'Agenzia delibera conformemente al regime di eccezioni di cui all' del regolamento (CE) n. 1049/2001, tenendo conto degli interessi legittimi del terzo sulla base degli elementi di cui dispone. 6.   Nel caso in cui l'Agenzia preveda di accordare l'accesso a un documento contro il parere esplicito del suo autore, essa informa quest'ultimo della sua intenzione di divulgare il documento dopo un periodo di dieci giorni lavorativi e richiama la sua attenzione sui mezzi di ricorso che sono a sua disposizione per opporsi alla divulgazione.
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