Art. 3 · Esame delle domande iniziali

Art. 3

Esame delle domande iniziali

In vigore dal 4 mar 2004
1.   Fatto salvo il disposto dell' della presente decisione, al momento della registrazione della domanda, al richiedente viene inviato un avviso di ricevimento, a meno che la risposta sia inviata a giro di posta. L'avviso di ricevimento e la risposta sono inviati per iscritto, eventualmente anche con mezzi elettronici. 2.   Il richiedente è informato del seguito dato alla sua domanda dal competente capo unità. 3.   Qualsiasi risposta, anche parzialmente negativa, dovrà informare il richiedente del suo diritto di presentare, entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della risposta, una domanda di conferma in cui si inviti l'Agenzia a riconsiderare la propria posizione. 4.   In assenza di risposta nei termini da parte dell'Agenzia, il richiedente ha la facoltà di presentare una domanda di conferma.
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