Art. 2 · Domande di accesso

Art. 2

Domande di accesso

In vigore dal 4 mar 2004
1.   Le domande d'accesso a un documento dell'Agenzia non disponibile al pubblico vanno inviate per iscritto all'Agenzia a mezzo posta elettronica (docrequest@osha.eu.int), per posta (Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, Documentazione, Gran Via, 33 E-48009 Bilbao) o per fax [(0034) 944 79 43 83]. L'Agenzia risponde alle domande d'accesso, iniziali e di conferma, entro quindici giorni lavorativi dalla data di registrazione della domanda. Nel caso di domande complesse o relative a documenti voluminosi tale termine può essere prorogato di altri quindici giorni lavorativi. Qualsiasi proroga del termine deve essere motivata e comunicata previamente al richiedente. 2.   Nel caso di una domanda poco precisa di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, l'Agenzia invita il richiedente a fornire informazioni complementari che permettano di identificare i documenti richiesti; il termine di risposta inizia a decorrere soltanto dal momento in cui l'Agenzia dispone di tali informazioni. 3.   Qualsiasi decisione negativa, anche solo in parte, indica il motivo del rifiuto fondato su una delle eccezioni di cui all' del regolamento (CE) n. 1049/2001 e informa il richiedente dei mezzi di ricorso a sua disposizione.
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