Art. 1 · Destinatari

Art. 1

Destinatari

In vigore dal 4 mar 2004
1   Il diritto d'accesso riguarda i documenti detenuti dall'Agenzia, ossia da essa prodotti o ricevuti e in suo possesso. 2   I cittadini dell'Unione e le persone fisiche o giuridiche che risiedano o abbiano la sede sociale in uno Stato membro esercitano il diritto di accesso ai documenti dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (in prosieguo «l'Agenzia») in forza delle disposizioni dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 secondo le procedure di cui alle presenti disposizioni. 3   In applicazione dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, i cittadini di paesi terzi che non risiedono in uno Stato membro e le persone giuridiche che non hanno la sede sociale in uno degli Stati membri si avvalgono del diritto d'accesso ai documenti dell'Agenzia alle stesse condizioni dei destinatari di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001.
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