Art. 3

Art. 3

In vigore dal 2 mar 2004
Nel firmare o ratificare gli strumenti di cui all', o nell'aderirvi, gli Stati membri informano per iscritto il segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale che la firma, ratifica o adesione è avvenuta ai sensi della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:246:oj#art-3