Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 mar 2004
1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per esprimere simultaneamente il loro consenso a essere vincolati, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, dal protocollo relativo al fondo complementare entro un termine ragionevole e, se possibile, anteriormente al 30 giugno 2004, ad eccezione dell'Austria e del Lussemburgo, che esprimono il loro consenso a essere vincolati dal protocollo alle condizioni stabilite nel paragrafo 3 del presente articolo. 2.   Gli Stati membri procedono in sede di Consiglio a uno scambio di informazioni con la Commissione, anteriormente al 30 aprile 2004, sulla data alla quale ritengono che le loro procedure interne saranno espletate. 3.   L'Austria e il Lussemburgo adottano le misure necessarie per esprimere il loro consenso a essere vincolati dagli strumenti di riferimento e dal protocollo per il fondo complementare, nei limiti del possibile, anteriormente al 31 dicembre 2005.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:246:oj#art-2