Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 feb 2004
1.   La Germania si è impegnata: a) a garantire la tempestiva attuazione del piano di ristrutturazione annunciato, in conformità alle condizioni indicate nell'allegato; b) ad assicurare che il Land Berlino alieni la propria partecipazione alla BGB in ottemperanza alle condizioni citate nell'allegato; c) a garantire che il gruppo BGB alieni o liquidi tutte le partecipazioni alle società di servizi immobiliari, contemplate nel provvedimento di protezione contro i rischi del 16 aprile 2002, in conformità alle condizioni indicate nell'allegato; d) a garantire che la riserva a investimento vincolato della IBB venga separata dalla LBB secondo le condizioni indicate nell'allegato; e) a garantire che il gruppo BGB alieni il settore «Berliner Bank» della LBB in conformità alle condizioni citate nell'allegato; f) a garantire che il gruppo BGB liquidi, al più tardi entro il 31 dicembre 2005, la propria partecipazione alla BGB Ireland plc. 2.   La Commissione può, ove opportuno, sulla base di un'istanza adeguatamente motivata della Germania: a) concedere una proroga ai termini fissati all'atto dell'assunzione degli impegni; oppure b) in circostanze straordinarie, rinunciare a uno o più obblighi e condizioni relativi a tali impegni, nonché modificarli o sostituirli. Nel caso in cui richieda la proroga di un termine, la Germania è tenuta a presentare alla Commissione, al più tardi un mese prima dello spirare del termine in oggetto, un'istanza sufficientemente motivata in tal senso.
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