Art. 6

Art. 6

In vigore dal 12 feb 2004
1.   La Comunità concede al Regno Unito un'assistenza finanziaria destinata al laboratorio della Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Regno Unito, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato X, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto riguarda il controllo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili. 2.   L'assistenza finanziaria di cui al paragrafo 1 è fissata a un massimo di 380 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 3.   L'assistenza finanziaria della Comunità per l'organizzazione di seminari tecnici ammonta ad un massimo di 61 000 EUR. Ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 156/2004 e a mo' di deroga, il laboratorio menzionato al precedente paragrafo 1 è autorizzato a chiedere un'assistenza finanziaria per la partecipazione al suo seminario generale fino a un massimo di 50 partecipanti.
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