Art. 5

Art. 5

In vigore dal 12 feb 2004
1.   La Comunità concede al Regno Unito un'assistenza finanziaria destinata al laboratorio del Center for Environment, Fisheries & Aquaculture Science di Weymouth, Regno Unito, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all' della decisione 1999/313/CE per quanto riguarda il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi. 2.   L'assistenza finanziaria di cui al paragrafo 1 è fissata a un massimo di 228 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 3.   L'assistenza finanziaria addizionale della Comunità per l'organizzazione di un seminario tecnico ammonta ad un massimo di 38 000 EUR.
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