Art. 4
In vigore dal 12 feb 2004
1. La Comunità concede alla Spagna un'assistenza finanziaria destinata al Laboratorio de biotoxinas marinas del Area de Sanidad di Vigo, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all' della decisione 93/383/CEE per quanto riguarda il controllo delle biotossine marine.
2. L'assistenza finanziaria di cui al paragrafo 1 è fissata a un massimo di 201 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.
3. L'assistenza finanziaria addizionale della Comunità per l'organizzazione di un seminario tecnico ammonta ad un massimo di 33 000 EUR.
Storico versioni
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