Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 feb 2004
1.   La Comunità concede un'assistenza finanziaria alla Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'allegato D, capitolo II, della direttiva 92/46/CEE che deve esercitare il Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agro-alimentaires dell'agence française de sécurité sanitaire des aliments (precedentemente denominato Laboratoire d'études et de recherches sur l'hygiène et la qualité des aliments), Maisons-Alfort, France, per quanto riguarda l'analisi del latte e dei prodotti a base di latte. 2.   L'assistenza finanziaria di cui al paragrafo 1 è fissata a un massimo di 203 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. 3.   L'assistenza finanziaria addizionale della Comunità per l'organizzazione di un seminario tecnico ammonta ad un massimo di 27 000 EUR.
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