Art. 3

Art. 3

In vigore dal 29 gen 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2004. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). (2)  GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. (3)  GU L 213 del 9.8.2002, pag. 38. (4)  GU L 228 del 24.8.2002, pag. 27. Decisione modificata dalla decisione 2003/21/CE (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 37).
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