Art. 4

Art. 4

In vigore dal 16 dic 2003
La Francia adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare da EDF l’aiuto di cui all’, già messo illegalmente a sua disposizione. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario fino alla data dell'effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti a finalità regionale e su una base composta conformemente alla comunicazione della Commissione sui tassi di interesse da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali (36).
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