Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 dic 2003
L’integrazione del regime francese delle pensioni del settore delle industrie dell’elettricità e del gas ai regimi pensionistici di diritto comune non costituisce un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato nella misura in cui non grava in termini finanziari sulle imprese, sui regimi integranti e sullo Stato. Il mancato pagamento da parte delle imprese del settore delle industrie dell’elettricità e del gas dei diritti specifici maturati alla data della riforma dai lavoratori destinati al trasporto e alla distribuzione dell’elettricità e del gas e il finanziamento mediante contributo tariffario costituiscono un aiuto compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. La garanzia concessa dalla Francia alla Caisse nationale des industries électriques et gazières per i predetti diritti specifici maturati non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
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