Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 dic 2003
Le sovvenzioni all'investimento concesse dalla Francia a France 2 e a France 3, nonché i conferimenti di capitale effettuati dallo Stato francese a favore di France 2 fra il 1988 e il 1994, costituiscono aiuti di Stato compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:838:oj#art-1