Art. 2

Art. 2

In vigore dal 10 dic 2003
1.   La Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario l'aiuto di cui all', già posto illegalmente a sua disposizione. 2.   Il recupero viene eseguito senza indugio secondo le procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.
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