Art. 9 · Riconoscimento dei centri d'importazione

Art. 9

Riconoscimento dei centri d'importazione

In vigore dal 21 nov 2003
1.   Le autorità competenti degli Stati membri riconoscono uno stabilimento come centro d'importazione riconosciuto a condizione che esso soddisfi alle condizioni minime di polizia sanitaria di cui all'allegato VII della presente decisione. 2.   L'autorità competente dello Stato membro redige un elenco dei centri d'importazione da essa riconosciuti, attribuendo a ciascuno di essi un numero di riconoscimento ufficiale. 3.   L'elenco dei centri d'importazione riconosciuti e qualsiasi modifica successiva sono comunicati dall'autorità competente di ogni Stato membro alla Commissione e agli altri Stati membri.
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