Art. 7 · Certificazione

Art. 7

Certificazione

In vigore dal 21 nov 2003
1.   Per i pesci vivi, loro uova e gameti, l'autorità competente presso il posto d'ispezione frontaliero nello Stato membro di arrivo compila il documento di cui all'allegato della decisione 92/527/CEE della Commissione (10), apponendovi, secondo il caso, una delle diciture riportate nell'allegato VI della presente decisione. 2.   Per i prodotti ittici di acquacoltura, l'autorità competente presso il posto d'ispezione frontaliero nello Stato membro di arrivo compila il documento di cui all'allegato B della decisione 93/13/CEE della Commissione (11) apponendovi, secondo il caso, una delle diciture riportate nell'allegato VI della presente decisione.
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