Art. 6
Condizioni per l'importazione di prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano diretto
In vigore dal 21 nov 2003
Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano diretto unicamente se:
a)
i pesci sono originari di paesi terzi e di stabilimenti autorizzati ai sensi dell' della direttiva 91/493/CEE e soddisfano ai requisiti di certificazione in materia di sanità pubblica enunciati nella stessa direttiva;
b)
la partita ottempera alle garanzie, anche in materia di imballaggio ed etichettatura, attestate nel certificato sanitario redatto secondo il modello dell'allegato V, tenuto conto delle note esplicative dell'allegato III;
c)
la partita consiste di confezioni pronte per il consumo di dimensioni idonee per la vendita al dettaglio effettuata direttamente al consumatore finale, come:
i)
filetti confezionati sotto vuoto;
ii)
prodotti ermeticamente sigillati o sottoposti a trattamento termico;
iii)
blocchi congelati di carne di pesce;
iv)
pesci eviscerati congelati o posti su ghiaccio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2003:858:oj#art-6