Art. 5 · Condizioni per l'importazione di prodotti ittici di acquacoltura destinati alla trasformazione prima del consumo

Art. 5

Condizioni per l'importazione di prodotti ittici di acquacoltura destinati alla trasformazione prima del consumo

In vigore dal 21 nov 2003
1.   Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di prodotti ittici di acquacoltura destinati alla trasformazione prima del consumo unicamente se: a) i pesci sono originari di paesi terzi e di stabilimenti autorizzati ai sensi dell' della direttiva 91/493/CEE e soddisfano ai requisiti di certificazione in materia di sanità pubblica enunciati nella stessa direttiva; e b) la partita ottempera alle garanzie, anche in materia di imballaggio ed etichettatura, compresi i requisiti supplementari specifici, attestate nel certificato sanitario redatto secondo il modello dell'allegato IV, tenuto conto delle note esplicative dell'allegato III. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché la trasformazione dei prodotti ittici di acquacoltura avvenga presso centri d'importazione riconosciuti, eccetto qualora: a) i pesci vengano eviscerati prima della spedizione; oppure b) la situazione sanitaria del luogo d'origine sia equivalente a quella del luogo di trasformazione, in particolare per quanto riguarda la necrosi ematopoietica epizootica (EHN) e le malattie che figurano negli elenchi I e II, colonna 1, dell'allegato A della direttiva 91/67/CEE.
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