Art. 11
In vigore dal 21 nov 2003
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2003.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.
(2) GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.
(3) GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23.
(4) GU L 99 del 10.4.2001, pag. 11.
(5) GU L 67 del 9.3.2001, pag. 65.
(6) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 61.
(7) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.
(8) GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.
(9) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(10) GU L 332 del 18.11.1992, pag. 22.
(11) GU L 9 del 15.1.1993, pag. 33.
ALLEGATO I
ALLEGATO II
ALLEGATO III
ALLEGATO IV
ALLEGATO V
ALLEGATO VI
Dichiarazioni delle competenti autorità del posto d'ispezione frontaliero per la compilazione del documento di cui all'allegato della decisione 92/527/CEE o all'allegato B della decisione 93/13/CEE
L'autorità competente del posto di ispezione frontaliero dello Stato membro di arrivo inserisce nel documento di cui all'allegato della decisione 92/527/CEE o all'allegato B della decisione 93/13/CEE una delle seguenti dichiarazioni:
A. Dichiarazioni da inserire nel documento di cui all'allegato della decisione 92/527/CEE per i pesci vivi, le loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché i pesci vivi di acquacoltura destinati al ripopolamento di peschiere nel territorio della Comunità europea
o:
«[I pesci vivi] (1) [e] (1) [Le uova] (1) [e] (1) [I gameti] (1) certificati per l'allevamento in zone e aziende della Comunità europea escluse le zone e le aziende riconosciute a livello comunitario o che attuano un programma approvato dalla Comunità, o che offrono garanzie supplementari, o attuano misure di protezione per la setticemia emorragica virale (VHS), la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), la viremia primaverile della carpa (SVC) e per Gyrodactylus salaris.»
o:
«Pesci vivi di acquacoltura certificati per il ripopolamento di peschiere in zone e aziende della Comunità europea escluse le zone e le aziende riconosciute a livello comunitario o che attuano un programma approvato dalla Comunità, o che offrono garanzie supplementari, o attuano misure di protezione per la setticemia emorragica virale (VHS), la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), la viremia primaverile della carpa (SVC) e per Gyrodactylus salaris.»
o:
«[I pesci vivi] (1) [e] (1) [Le uova] (1) [e] (1) [I gameti] (1) certificati per l'allevamento in zone e aziende della Comunità europea incluse le zone e le aziende riconosciute a livello comunitario o che attuano un programma approvato dalla Comunità, o che offrono garanzie supplementari o attuano misure di protezione per [la setticemia emorragica virale (VHS)] (1) [e] (1) [la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)] (1) [e] (1) [la viremia primaverile della carpa (SVC)] (1) [e per] (1) [Gyrodactylus salaris] (1)»
o:
«Pesci vivi di acquacoltura certificati per il ripopolamento di peschiere in zone e aziende della Comunità europea incluse le zone e le aziende riconosciute a livello comunitario o che attuano un programma approvato dalla Comunità, o che offrono garanzie supplementari o attuano misure di protezione per [la setticemia emorragica virale (VHS)] (1) [e] (1), [la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)] (1) [e] (1) [la viremia primaverile della carpa (SVC)] (1) [e] (1) Gyrodactylus salaris] (1)»
B. Dichiarazione da aggiungere al documento di cui all'allegato B della decisione 93/13/CEE per i prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano
o:
«Prodotti ittici non evisceratidi acquacoltura, certificati per l'esportazione nella Comunità europea [escluse le zone riconosciute per la [VHS] (1) [e] (1) [IHN] (1)] (1), destinati alla trasformazione [in centri riconosciuti per l'importazione] (1) prima del consumo»
o:
«Prodotti ittici evisceratidi acquacoltura, certificati per l'esportazione nella Comunità europea, destinati alla trasformazione prima del consumo.»
o:
«Prodotti ittici di acquacoltura, certificati per l'esportazione nella Comunità europea, destinati al consumo umano diretto.»
.
ALLEGATO VII
Condizioni minime di polizia sanitaria per il riconoscimento dei «centri d'importazione riconosciuti» per la trasformazione di pesci di acquacoltura
A. Disposizioni generali
1.
Gli Stati membri riconoscono quali centri d'importazione per la trasformazione di pesci vivi e prodotti ittici di acquacoltura importati soltanto i centri e gli stabilimenti che soddisfano determinate condizioni che permettono di evitare che i pesci presenti nelle acque comunitarie possano in qualsiasi modo essere contaminati, attraverso scarichi, rifiuti o altri mezzi, con agenti patogeni che potrebbero recare grave danno agli stock ittici.
2.
Non è autorizzata la fuoriuscita di pesci vivi dagli stabilimenti riconosciuti come «centri d'importazione riconosciuti».
3.
Oltre alle pertinenti disposizioni di polizia sanitaria previste dalla direttiva 91/493/CEE per gli stabilimenti e alle norme sanitarie applicabili ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano previste dalla normativa comunitaria, si applicano le condizioni minime di polizia sanitaria in appresso stabilite.
B. Disposizioni in materia di gestione
1.
I centri d'importazione riconosciuti devono essere accessibili alle autorità competenti in qualsiasi momento per ispezioni e controlli.
2.
I centri d'importazione riconosciuti devono disporre di un efficace sistema di controllo e di monitoraggio delle malattie. In applicazione della direttiva 93/53/CEE, i casi sospetti di malattia e mortalità formano oggetto di indagini da parte dell'autorità competente. Le analisi e i trattamenti necessari sono effettuati di concerto con l'autorità competente e sotto il suo controllo, tenendo conto del requisito previsto all', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 91/67/CEE.
3.
I centri d'importazione riconosciuti applicano un sistema di gestione approvato dall'autorità competente, comprendente procedure igieniche e di smaltimento per i trasporti, i contenitori da trasporto, gli impianti e le attrezzature. Per la disinfezione delle aziende di acquacoltura si applicheranno gli orientamenti previsti dal Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE, 6a edizione, 2003, appendice 5.2.2. I disinfettanti utilizzati sono approvati dall'autorità competente e i centri dispongono di attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione. Lo smaltimento di sottoprodotti e di altri rifiuti, compresi i pesci morti e loro prodotti, deve essere effettuato in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Il sistema di gestione applicato nei centri di importazione riconosciuti deve consentire di evitare ogni rischio di contaminazione del pesce presente nelle acque comunitarie con patogeni che possono recare grave danno allo stock ittico, in particolare per quanto riguarda agenti patogeni esotici per la Comunità e gli agenti patogeni dei pesci figuranti negli elenchi I e II, colonna 1, dell'allegato A della direttiva 91/67/CEE.
4.
I centri d'importazione riconosciuti tengono una registrazione aggiornata dei casi di mortalità anormale osservati e di tutti i pesci vivi, loro uova e gameti, che entrano nel centro, nonché dei prodotti che escono dal centro, compresi i dati riguardanti la provenienza, i fornitori e la destinazione dei medesimi. I registri sono tenuti a disposizione delle autorità competenti in qualsiasi momento per eventuali controlli.
5.
I centri d'importazione riconosciuti vengono periodicamente puliti e disinfettati in conformità del programma di cui al precedente punto 3.
6.
Ai centri d'importazione riconosciuti possono accedere esclusivamente le persone autorizzate, che devono indossare indumenti di protezione e calzature adeguate.
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
Storico versioni
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