Art. 3
In vigore dal 1 ott 2003
1. La Germania adotta tutte le misure necessarie per recuperare presso il beneficiario gli aiuti di cui all’ concessi illegalmente.
2. Il recupero degli aiuti viene eseguito in base alle procedure nazionali, nelle misura in cui queste ultime consentano l’esecuzione effettiva ed immediata della decisione. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi maturati a partire dal momento in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario fino alla loro effettiva restituzione. Gli interessi vengono conteggiati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per calcolare l’equivalente sovvenzione nell’ambito degli aiuti a finalità regionali.
Storico versioni
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