Art. 2
In vigore dal 13 mag 2003
1. La Repubblica federale di Germania adotta tutte le misure necessarie per recuperare gli aiuti di cui all’, illegittimamente concessi al beneficiario. Se queste misure sono già state rimborsate, ha luogo un rimborso nella misura in cui l’importo recuperato è inferiore a quello comprensivo di interessi sulla base del tasso d’interesse di riferimento applicabile alla data di concessione degli aiuti a finalità regionale.
2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data dell’effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nell’ambito degli aiuti a finalità regionale.
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