Art. 7
Destinatari
In vigore dal 12 mag 2003
La Repubblica finlandese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2003.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
ALLEGATO
A. Obblighi generali della persona responsabile dell'azienda registrata
1.
La persona responsabile deve registrare almeno informazioni riguardanti:
a)
le pellicce e le carcasse degli animali nutriti con proteine animali trasformate della stessa specie; e
b)
ogni partita al fine di garantire la trattabilità del materiale.
2.
In caso di contatti noti o presunti con aziende nelle quali si sospetti o sia confermato un focolaio di TSE, il responsabile deve immediatamente:
a)
informare l'autorità competente di tali contatti; e
b)
interrompere l'invio di animali da pelliccia verso qualsiasi destinazione senza un'autorizzazione scritta dell'autorità competente.
B. Obblighi operativi della persona responsabile dell'azienda registrata
1.
La persona responsabile deve garantire che:
a)
le carcasse degli animali da pelliccia destinate all'alimentazione di animali della stessa specie siano manipolate e trasformate separatamente dalle carcasse non autorizzate a questo fine;
b)
gli animali da pelliccia nutriti con proteine animali trasformate ottenute da animali della stessa specie siano tenuti separati dagli animali che non vengono nutriti con proteine animali trasformate ottenute da animali della stessa specie.
2.
La persona responsabile garantisce che le proteine animali trasformate ottenute da una specie e destinate all'alimentazione della stessa specie:
a)
siano state trasformate in un impianto di trasformazione approvato conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1774/2002, applicando solo i metodi da 1 a 5 o il metodo 7 definiti nell'allegato V, capitolo III di tale regolamento;
b)
siano state prodotte da animali sani abbattuti per la produzione di pellicce;
c)
siano state prodotte da animali che, nelle ultime 24 ore prima dell'abbattimento, non sono stati nutriti con proteine animali trasformate ottenute da animali della stessa specie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2003:324:oj#art-7