Art. 2 · Riconoscimenti alle aziende registrate

Art. 2

Riconoscimenti alle aziende registrate

In vigore dal 12 mag 2003
L'autorità competente può concedere riconoscimenti alle aziende registrate in merito all'alimentazione delle specie di cui all' con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie. Tale riconoscimento è concesso alle aziende registrate unicamente: a) sulla base di una domanda corredata dalla documentazione che dimostri che non sussistono ragioni per sospettare la presenza di un agente patogeno della TSE nella popolazione delle specie alle quali si riferisce la domanda; b) se viene applicato un sistema di sorveglianza adeguato della TSE negli animali da pelliccia, che comporti regolari analisi di laboratorio su campioni; e c) se vengono fornite garanzie adeguate che sottoprodotti di origine animale o proteine animale trasformate ottenute da tali animali o dalla loro progenie non possano entrare nella catena alimentare umana o animale di animali diversi dagli animali di pelliccia; d) se l'azienda non ha avuto contatti noti con aziende nelle quali si sospetti o sia confermato un focolaio di TSE; e) se la persona responsabile dell'azienda registrata rispetta i requisiti prescritti nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1774/2002 nonché nell'allegato della presente decisione.
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