Art. 6
Destinatari
In vigore dal 12 mag 2003
La Repubblica greca, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2003.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
ALLEGATO
MODALITÀ DI ESECUZIONE RELATIVE ALL'ALIMENTAZIONE DI TALUNE SPECIE DI UCCELLI NECROFAGI MINACCIATE DI ESTINZIONE O PROTETTE CON MATERIALI DELLA CATEGORIA 1 AI SENSI DELL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 2, LETTERA d), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1774/2002
A. Gli Stati membri e le specie minacciate di estinzione o protette di cui all'
Le modalità di esecuzione di cui all' si applicano a:
a)
Grecia: grifone (Gyps fulvus), avvoltoio barbato (Gypaetus barbatus) e capovaccaio (Neophron percnopterus).
b)
Italia: grifone (Gyps fulvus), avvoltoio barbato (Gypaetus barbatus) e aquila reale (Aquila chrysaetus).
c)
Francia: grifone (Gyps fulvus), avvoltoio nero (Aegypius monachus), capovaccaio (Neophron percnopterus), avvoltoio barbato (Gypaetus barbatus), nibbio reale (Milvus milvus) e nibbio bruno (Milvus migrans).
d)
Portogallo: grifone (Gyps fulvus), avvoltoio nero (Aegypius monachus), capovaccaio (Neophron percnopterus) e aquila reale (Aquila chrysaetus).
e)
Spagna: grifone (Gyps fulvus), avvoltoio nero (Aegypius monachus), capovaccaio (Neophron percnopterus), avvoltoio barbato (Gypaetus barbatus), aquila imperiale spagnola (Aquila adalberti), Aquila reale (Aquila chrysaetus), nibbio reale (Milvus milvus) e nibbio bruno (Milvus migrans).
B. Requisiti specifici di cui all'
1.
L'approvazione dell'autorità competente prevista all' è soggetta a quanto segue:
a)
la conservazione delle specie di uccelli in questione non può essere ottenuta con altri strumenti;
b)
il programma di alimentazione deve essere eseguito nel contesto di un programma di conservazione autorizzato;
c)
l'alimentazione non deve essere utilizzata come modalità alternativa per la distruzione di materiali specifici a rischio o di animali morti contenenti materiali a rischio TSE;
d)
deve essere applicato un sistema di vigilanza adeguato sulla TSE, come previsto dal regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/2003 (2), e che comporti analisi di laboratorio regolari di campioni sulla TSE;
e)
deve essere assicurato il coordinamento fra le autorità competenti che controllano i requisiti stabiliti nell'autorizzazione; e
f)
occorre avere eseguito una valutazione della situazione specifica e particolare delle specie di uccelli necrofagi interessate e del loro habitat nel paese in questione.
2.
L'autorizzazione concessa dall'autorità competente deve:
a)
fare riferimento alle specie di uccelli necrofagi interessati;
b)
descrivere nei dettagli l'area geografica dove si svolge l'alimentazione; e
c)
essere immediatamente sospesa in caso di:
i)
legame sospettato o confermato con la diffusione della TSE fino a quando tale rischio possa essere escluso; o
ii)
non conformità con una delle regole previste nella presente decisione.
3.
Il soggetto responsabile dell'alimentazione deve:
a)
riservare uno spazio circondato da una siepe per assicurare che altri animali carnivori diversi dagli uccelli non possano accedere agli alimenti;
b)
assicurare che carcasse di bovini di età superiore a 24 mesi e carcasse di ovini e caprini di età superiore a 12 mesi, previsti per l'alimentazione, siano sottoposti a test sulla TSE, utilizzando uno dei test specificati nel regolamento (CE) n. 999/2001, ottenendo un risultato negativo prima della loro utilizzazione come alimenti; e
c)
tenere registrazioni almeno del numero, tipo, peso stimato e origine delle carcasse degli animali utilizzati per l'alimentazione, dei risultati delle analisi sulla TSE, della data dell'alimentazione e del luogo dove essa è avvenuta.
4.
Devono essere osservati tutti gli altri requisiti specifici stabiliti nel regolamento (CE) n. 1774/2002, e in particolare l'articolo 23, paragrafo 2 e l'allegato IX di detto regolamento.
(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
(2) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 7.
Storico versioni
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