Art. 3 · Relazioni e revisione

Art. 3

Relazioni e revisione

In vigore dal 12 mag 2003
1.   Grecia, Spagna, Francia, Italia e Portogallo presentano alla Commissione entro il 31 ottobre 2003 le informazioni previste dall'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1774/2002, fra cui una relazione: a) sulle misure di controllo previste dall' della presente decisione; b) una giustificazione dettagliata dell'inclusione di ciascuna delle specie di uccelli necrofagi di cui all' della presente decisione, motivando la necessità di alimentare tali uccelli con i materiali della categoria 1 indicati nell'articolo invece che con materiali delle categorie 2 e 3. 2.   La presente decisione è soggetta a revisione alla luce delle relazioni presentate conformemente al paragrafo 1, qualora ritenuto necessario dopo opportuna valutazione scientifica.
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