Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 apr 2003
1.   L'Unione europea contribuisce alla distruzione delle eccedenze di munizioni per le armi portatili e le armi leggere in Albania. 2.   A tal fine l'Unione europea fornisce assistenza finanziaria alla NAMSA, per un progetto inteso al consolidamento e alla smilitarizzazione delle eccedenze delle munizioni per armi portatili e armi leggere. 3.   L'attuazione della presente decisione è affidata alla Commissione. A tal fine la Commissione stipula un accordo di finanziamento con la NAMSA sulle condizioni per l'utilizzo del contributo dell'Unione europea, che prenderà la forma di prestito a fondo perduto. Tale prestito sarà utilizzato, tra l'altro, per coprire, per un periodo di dodici mesi, gli stipendi, le spese di viaggio e l'attrezzatura necessaria per la distruzione delle eccedenze di munizioni per le armi portatili e le armi leggere in Albania. L'accordo finanziario stabilirà che la NAMSA assicura una visibilità del contributo dell'UE al progetto proporzionalmente alla sua entità.
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